IL TRIBUNALE
    Ha pronuncito la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con ricorso depositato il 18 giugno 1987 Paradiso Nicola, Pochetti
 Lucia e Contesini Guglielmo convenivano avanti il pretore  di  Milano
 in  funzione  di  giudice  del  lavoro  la  G.S.  - Societa' generale
 supermercati S.p.a. esponendo che erano stati assunti dalla  medesima
 rispettivamente  il  25  ottobre  1966,  l'11  ottobre  1968 ed il 17
 settembre 1979 e che in virtu' della normativa  contrattuale  vigente
 all'epoca  (C.C.N.L.  28  giugno  1958  erga omnes e successivi per i
 dipendenti aziende  commerciali)  avevano  percepito  gli  scatti  di
 anzianita' con decorrenza dal triennio dal compimento del ventunesimo
 anno di eta' e non dalla data di assunzione. Rilevano quindi  che  la
 clausola  contrattuale - riportata nei successivi C.C.N.L. in maniera
 del tutto  tralaticia  -  era  stata  giudicata  nulla  con  costante
 giurisprudenza  per  contrasto  con  l'art.  37  della  Costituzione.
 Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di anzianita' al
 compimento del triennio dall'assunzione e quantificate le conseguenti
 differenze retributive, concludevano per la declaratoria di  nullita'
 di  detta  clausola,  per  l'accertamento  di  tale  diritto e per la
 condanna della convenuta alla corresponsione di L. 342.857 in  favore
 del  primo,  L.  1.434.051  in favore della seconda e L. 2.467.848 in
 favore del terzo con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze
 al  saldo  a  titolo di differenze retributive maturate dal 1º giugno
 1982 al 31 maggio 1987, con riserva delle  differenze  maturande;  il
 tutto con vittoria di spese.
    Ritualmente   costituitasi   in  giudizio,  la  Societa'  generale
 supermercati S.p.a. si opponeva alle domande  attrici  rilevando  che
 era  nella  logica  dell'istituto  prevedere  il  diritto agli scatti
 triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di  eta'  e  che  l'art. 37 della Costituzione non
 poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle  parti.
 Aggiungeva  che  non  appariva configurabile una illegittimita' delle
 disposizioni  contrattuali   per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di ventuno anni era,
 per   il  legislatore  ordinario,  maggiorenne.  In  via  subordinata
 eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai  pretesi  crediti
 maturati  anteriormente  al  quinquennio  dalla notifica del ricorso.
 Osservava poi che l'esame del trattamento retributivo riservato  alle
 controparti  denotava  la mancata applicazione dei limiti retributivi
 sanciti dal d.-l. 1º luglio 1977, n. 12, avendo i medesimi  percepito
 una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle mensilita'
 aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi
 scatti  di  anzianita'.  Sosteneva  pertanto  la  fondatezza  del suo
 diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero  delle  somme
 corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti,
 concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle  domande
 formulate  ex  adverso,  in  via  subordinata  per la riduzione della
 condanna  al  credito  maturato  dopo  il  4  luglio  1982;  in   via
 riconvenzionale  per la condanna delle controparti al pagamento delle
 quote di contingenza maturate,  dopo  il  1º  febbraio  1977  erogate
 nell'ultimo  quinquennio  su  quattordicesima  mensilita' e scatti di
 anzianita' e precisamente: sig. Nicola Paradiso L. 3.621.643  per  il
 primo  titolo  e L. 1.839.852 per il secondo, sig.a Lucia Pochetti L.
 3.623.343 per il primo titolo e L. 1.577.016  per  il  secondo,  sig.
 Guglielmo  Contesini  L.  3.623.343  limitatamente al primo titolo, o
 quei maggiori o minori importi che sarebbero risultati dovuti,  oltre
 interessi  e  rivalutazione  monetaria,  sempre  con  il favore delle
 spese.
    Con  successiva  memoria depositata il 10 ottobre 1987 la Societa'
 generale supermercati  S.p.a.  negava  con  riferimento  a  Guglielmo
 Contesini  la  computabilita'  del  servizio militare di leva ai fini
 degli scatti di anzianita' rilevando che non  sussisteva  durante  la
 sospensione del rapporto di lavoro il diritto alla retribuzione e che
 pertanto non poteva sussistere  il  diritto  agli  scatti  in  quanto
 elementi integrativi ed aggiuntivi della retribuzione stessa.
    All'udienza  del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il
 pretore pronunciava sentenza con lettura  del  seguente  dispositivo:
 "...  rigettate  le domande riconvenzionali della convenuta, condanna
 parte convenuta come in epigrafe a pagare L.  2.467.848  a  Contesini
 Guglielmo,  L.  342.857  a  Paradiso  Nicola, L. 1.434.051 a Pochetti
 Lucia oltre il danno da svalutazione secondo gli indici Istat  e  gli
 interessi  legali  oltre  le spese di causa liquidate in L. 25.00 per
 spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000 per onorari;  dichiara  la
 presente sentenza provvisoriamente esecutiva".
    Avverso   tale   pronuncia,   con  ricorso  depositato  presso  la
 cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1979, proponeva  appello
 la  Societa'  generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del
 gravame,  le  tesi  difensive  di   primo   grado   e   sviluppandole
 ulteriormente.  Concludeva  nei  termini  di  cui  in epigrafe per la
 riforma della impugnata sentenza.
    Gli   appellati,   regolarmente   costituitisi,   contestavano  il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedevano al
 tribunale di confermare la decisione del Pretore riconoscendo loro le
 spese di lite.
    Dopo  un  rinvio  finalizzato  all'approfondimento delle questioni
 poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la  causa  veniva  discussa
 nell'odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO